16
luglio

L’Agenzia per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato in data 28 Ottobre 2008 la prima lista delle sostanze altamente problematiche candidate all’autorizzazione.

La pubblicazione della lista implica l’entrata in vigore di un obbligo per i fornitori di articoli contenenti almeno una delle sostanze della lista, di passaggio delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento (ai sensi dell’articolo 33 del REACH).
I fornitori di articoli devono, a partire dal 28 Ottobre 2008, comunicare ai destinatari degli stessi l’eventuale presenza (nell’articolo) di una delle sostanze contenute nella lista, se la stessa è presente in concentrazioni superiori allo 0.1% peso/peso. Le informazioni da comunicare devono essere sufficienti a garantire un uso sicuro dell’articolo e devono contenere, almeno, il nome della sostanza appartenente alla lista e contenuta nell’articolo. Le stesse informazioni devono essere fornite ai consumatori finali, nel caso in cui ne facciano richiesta, entro 45 giorni.

Le sostanze della lista sono le seguenti:
Anthracene – 4,4′- Diaminodiphenylmethane – Dibutyl phthalate – Cobalt dichloride – Diarsenic pentaoxide – Diarsenic trioxide – Sodium dichromate – 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) – Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major – diastereoisomers identified – Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) – Bis(tributyltin)oxide – Lead hydrogen arsenate – Benzyl butyl phthalate – Triethyl arsenate.

Pertanto, nel caso in cui gli articoli (anche il packaging è considerato un articolo ai fini del REACH) di cui siete responsabili dell’importazione e/o produzione contenessero una di queste sostanze in concentrazione superiore allo 0.1%, avete l’obbligo di comunicare ai vostri clienti (destinatari degli articoli) almeno il nome della sostanza unitamente a tutte le informazioni che garantiscono un uso sicuro del prodotto stesso.

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